Statuto Physical Dance Artmedia
STATUTO
Art. 1. Denominazione
L’Associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro è denominata: “PHYSICAL DANCE ARTMEDIA Associazione Sportiva Dilettantistica”
abbreviato
“PHYSICAL DANCE ARTMEDIA ASD”, “PD ARTMEDIA ASD”, “PHYSICAL DANCE A. ASD”, “PDA ASD”, “P.D.A. A.S.D.”
Art. 2. Sede
L’Associazione ha sede in Roma, via Gubbio, 34
Art. 3. Attività costituenti l’oggetto sociale
L’Associazione è un ente di diritto privato apartitico, senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna, di elettività e di gratuità delle cariche associative ed ha per finalità la promozione della danza, della physical dance, di tutte le discipline affini, dell’arte in tutte le sue varie forme e manifestazioni e la promozione sociale. Vuole diffondere e promuovere la danza, la physical dance, le discipline affini e l’arte come attività sportiva e culturale, intesa anche come mezzo di formazione dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività informativa e divulgativa, agonistica, artistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività, idonea a promuovere e radicare le proprie finalità statutarie.
Ha per scopo la promozione, la diffusione e la pratica della danza, della physical dance, delle discipline affini, dell’arte, delle attività sportive dilettantistiche e la promozione sociale, compresa l’attività didattica, in particolare:
a) promuovere, diffondere, coordinare e praticare a livello dilettantistico e amatoriale, anche a scopo formativo, la danza, la physical dance, le discipline affini e le arti previste dal CONI, dalle Federazioni Competenti e dagli EPS;
b) ideare ed organizzare corsi, percorsi didattici e formativi per lo svolgimento e la diffusione dei propri obiettivi statutari;
c) diffondere, promuovere e praticare l’arte della danza, della musica, del teatro e di ogni altra attività ad esse connesse, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita artistica e sportiva. Per attuare le suddette finalità, l’associazione darà vita ad un centro artistico-sportivo, allo scopo, da un lato, di avviare, aggiornare e perfezionare le attività previste dallo Statuto e dall’altro, di promuovere la conoscenza del patrimonio artistico e dello sport, anche mediante iniziative di promozione e di educazione, con spettacoli multidisciplinari di carattere artistico e sportivo. Al fine di raggiungere i propri fini, l’associazione potrà pertanto occuparsi della promozione e dell’organizzazione di concorsi, tornei, festivals, ed ogni altra attività legata alle varie espressioni della danza, della physical dance, delle discipline affini e dell’arte, per puro spirito formativo, ricreativo, artistico ed amatoriale, nonché della gestione di strutture e altre associazioni o società sportive dilettantistiche, per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento delle proprie attività statutarie. Inoltre, l’associazione, sempre al fine di promuovere l’oggetto sociale, potrà occuparsi di:
– acquisire, gestire e locare strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle proprie discipline artistico/sportive previste dal CONI, dalle Federazioni competenti e degli EPS;
– organizzare e attuare attività, anche ricreative, culturali, artistiche, musicali e audiovisive correlate allo scopo sociale.
L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, produttive, pubblicitarie, editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle finalità statutarie, partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, potrà partecipare a federazioni di associazioni, comunque tutte le operazioni suddette dovranno essere direttamente connesse alle attività istituzionali dell’associazione.
L’Associazione si impegna sin d’ora a rispettare e far rispettare ai propri associati le norme e gli statuti del CONI, delle Federazioni e degli EPSi a cui è affiliata.
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi sociali l’Associazione potrà istituire al proprio interno Sezioni dotate di proprio Regolamento Interno.
L’Associazione ai fini del migliore espletamento delle attività istituzionali e/o al fine di reperire fondi e liquidità necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, potrà, in via esemplificativa e non tassativa, svolgere le seguenti attività considerate dall’Associazione stessa a carattere strumentale connesse agli scopi istituzionali e ritenute utili per il conseguimento delle finalità associative:
– istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti í livelli scolastici;
– organizzare servizi per istituzioni, università e scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici e prescolastici per docenti, studenti, lavoratori, etc.;
– svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento per bambini, ragazzi ed adulti;
– promuovere viaggi e scambi culturali, anche all’estero;
– predisporre centri di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica utilità per tutti coloro interessati allo studio e alla pratica delle attività dell’Associazione;
– provvedere alla produzione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi, abbigliamento, attrezzatura sportiva e altro materiale di interesse artistico e sportivo;
– produrre e svolgere manifestazioni, spettacoli, convegni, dibattiti, mostre, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito regionale, nazionale ed internazionale;
– stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
– gestire bar e centri di ristorazione posti all’interno delle strutture e degli impianti sportivi ove la stessa opera;
– promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli ed emblemi, anche con l’apposizione degli stessi su articoli di abbigliamento e gadget pubblicitario di cui potrà effettuare il commercio al minuto all’interno delle strutture e degli impianti sportivi in cui opera;
– realizzare e produrre eventi e spettacoli multidisciplinari e multimediali correlati alle attività costituenti l’oggetto sociale;
– svolgere attività correlate e strumentali alla danza, che ne costituiscono il naturale completamento, come ad esempio le attività musicali;
– svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative;
– Promuovere le proprie finalità costantemente anche sul web, sui social e sui media;
L’Associazione può svolgere la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero.
L’associazione potrà deliberare di aderire ad Istituzioni nazionali ed internazionali di promozione sportiva, di promozione sociale e culturali. In tal caso essa accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti ed ai regolamenti degli enti di promozione sportiva e delle Federazioni sportive nazionali.
L’oggetto, la durata e le norme disciplinanti l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione, sono previste e contenute nello statuto, composto da 18 (diciotto) articoli, il cui testo si riporta in calce al presente atto.
Art. 4. Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 5. Soci
L’adesione all’Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio direttivo, dichiarando:
– di voler partecipare alla vita associativa;
– di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione, nonché lo stato dei beni, delle attrezzature e degli impianti esistenti presso l’Associazione e comunque di pertinenza della stessa;
– di accettare, senza riserve, lo statuto e le norme regolamentari degli Enti, degli EPS o delle Federazioni Sportive Nazionali a cui l’Associazione è affiliata;
– di essere informati circa i rischi connessi all’esercizio della pratica artistico-sportiva ed in particolare dello stato delle strutture, anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate;
– di essere informati circa l’uso delle strutture, al fine di evitare incidenti. A questo proposito, l’aspirante socio si impegna, sottoscrivendo l’apposita clausola nella domanda di ammissione, a sollevare l’Associazione ed i propri dirigenti da responsabilità per danni derivanti dall’uso delle strutture sociali. All’atto di presentazione della domanda di associazione, devono essere versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale.
Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione.
Ogni socio dovrà tenere il massimo riserbo, con riguardo a tutte quelle nozioni di carattere tecnico – artistico e personale delle quali è venuto a conoscenza, acquisite durante la vita associativa, e pertanto è vincolato, onde salvaguardare l’immagine della Associazione, a non diffondere strategie, insegnamenti, tecniche operative, e più in generale a non divulgare tutto quel complesso di cognizioni ed esperienze specifiche, apprese direttamente o indirettamente nella sede dell’Associazione o nelle attività sociali.
Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
I soci di minore età vengono rappresentati nei rapporti sociali dai genitori, ma non hanno diritto di voto fino al compimento del 18° anno di età;
Ogni associato ha un voto.
Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.
La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo.
Le quote associative non sono trasmissibili.
Le cariche sociali, elette dall’assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.
Tutti i soci devono essere tesserati, a cura dell’Associazione, alle istituzioni e gli EPS competenti.
Il versamento della quota annuale deve essere effettuato annualmente entro il 30 settembre; dopo tale data se entro il termine di 90 giorni i soci che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati personalmente interpellati dal Consiglio direttivo, saranno considerati morosi.
La qualifica di socio si perde per:
– dimissioni;
– per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
– per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l’Associazione. L’ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio direttivo ed è ammesso ricorso all’Assemblea e la decisione è inappellabile.
Art. 6. Diritti e doveri degli associati
I soci hanno diritto:
– di frequentare i locali dell’Associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite nell’apposito Regolamento;
– di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’associazione;
– di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.
I soci hanno il dovere:
– di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell’Associazione:
– di rispettare le regole dettate dagli enti ed EPS competenti;
– di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
– di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita, nonché i contributi deliberati dal Consiglio direttivo;
– Di essere personalmente responsabili per l’uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali;
– di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
– di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
Il socio ha il dovere:
– di attenersi al metodo di insegnamento del Direttore Artistico e/o Direttore Sportivo;
– di rispettare l’orario degli allenamenti, lezioni, prove;
– di partecipare alle manifestazioni decise dal Consiglio;
– di rispettare le clausole dell’apposito Regolamento;
– di utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature e strutture sportive e di impegnarsi fattivamente alla manutenzione, pulizia e conservazione delle stesse.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell’associato, si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all’associazione per il fondo di dotazione.
Ai soci può essere richiesto, su indicazioni del Consiglio direttivo, il versamento di una quota suppletiva, ad esempio per l’utilizzo di determinate strutture associative o per il maggiore utilizzo delle strutture dell’associazione o per sopperire a momentanee deficienze di liquidità o quando particolari esigenze lo richiedano. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.
Art. 7. Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei soci;
– il Presidente;
– il Consiglio direttivo;
A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.
Art. 8. Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro dei soci dell’associazione. L’assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vice presidente.
La convocazione può essere richiesta anche da un decimo dei soci aventi diritto al voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell’Associazione, proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.
La convocazione dell’assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell’assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza.
La convocazione può effettuarsi anche tramite telegramma, fax ovvero email e va confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l’associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all’indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci.
L’assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell’adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.
L’assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
L’assemblea ordinaria delibera:
– l’elezione del Consiglio direttivo;
– l’approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
– la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio;
– sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
Il socio maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega.
In prima convocazione, l’assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L’assemblea delibera, sugli argomenti posti all’ordine dei giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.
L’Assemblea straordinaria delibera:
– sulle richieste di modifica dello Statuto;
– sullo scioglimento dell’Associazione;
– sulla nomina del liquidatore.
Art. 9. Consiglio direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero di Consiglieri non inferiore a due.
Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Non possono far parte del Consiglio direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte degli Enti e degli EPS competenti.
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Sono compiti del Consiglio direttivo:
a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei soci;
b) adottare provvedimenti disciplinari;
c) compilare il rendiconto contabile annuale;
d) redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
e) eleggere al proprio interno il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere;
f) Identificare e nominare tra i soci il Direttore Artistico e/o il Direttore Sportivo e/o Direttore Generale. Gli incarichi saranno svolti gratuitamente;
g) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
h) approvare il programma artistico-culturale e sportivo dell’Associazione e il programma per la preparazione tecnica degli atleti;
i) fissare le norme per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
j) stabilire le norme per l’utilizzo degli impianti e delle strutture e attrezzature sportive;
k) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione. È fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
La carica di amministratore ovvero di Direttore Generale è gratuita.
Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio direttivo.
Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.
Art. 10 Presidente e rappresentante legale
Il Presidente è eletto da e tra i membri del Consiglio direttivo e dura in carica cinque anni. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’associazione nei confronti dei terzi e anche in giudizio. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso. Il Presidente può conferire procura ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo; presenta all’Assemblea dei soci il rendiconto contabile – economico e finanziario e la relazione illustrativa; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio direttivo.
Art. 11. Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) quote selciali annuali dei soci;
b) quote supplementari dei soci;
c) contributi volontari dei soci;
d) contributi volontari dei terzi;
e) contributi volontari versati per l’utilizzo delle strutture sportive;
f) donazioni, eredità, lasciti testamentari, Legati;
g) rimborsi derivanti da convenzioni;
h) ricavato che si potrà ritrarre dalle varie iniziative che saranno intraprese dall’associazione;
i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
j) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
k) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e dal presente statuto, nel rispetto dei fini istituzionali.
Art. 12. Divieto di distribuzione degli utili
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 13. Raccolta pubblica di fondi
Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.
Art. 14. Rendiconto economico e finanziario
L’esercizio sociale dell’associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio direttivo, un rendiconto contabile-economico-finanziario, accompagnato da una Relazione redatta dallo stesso Consiglio direttivo.
Dal rendiconto devono risultare, con chiarezza e precisione, i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese per voci analitiche.
Il rendiconto contabile-economico-finanziario e la Relazione del Consiglio direttivo devono essere sottoposti all’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci.
L’assemblea deve essere convocata con una delle modalità previste dall’art. 8 del presente Statuto, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea.
Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
L‘avviso dovrà contenere la data della prima e della seconda convocazione.
L’assemblea di approvazione dovrà tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’approvazione del rendiconto e della relazione dovrà avvenire con le modalità previste dall’art.8 dello statuto sociale.
In caso di impedimento l’assemblea di approvazione del rendiconto potrà tenersi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e quindi entro la fine di febbraio dell’anno successivo.
Art.15. Intrasmissibilità della quota
La quota o contributo associativo è intrasmissibile.
Art.16. Modifiche allo statuo
Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall‘assemblea come previsto dal presente statuto.
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l‘estinzione e quindi la liquidazione dell‘associazione, possono essere proposte dal Consiglio direttivo ed approvate dall’assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno, secondo le modalità previste dall’art. 8 dello statuto. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’associazione, sono devoluti ai fini sportivi e culturali.
Art. 17. Vincolo di giustizia
Con l’affiliazione alla Federazione danza competente o all’ EPS competente, l’Associazione si impegna a conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e regolamenti della Federazione o EPS stessa, con conseguente devoluzione agli Organi di Giustizia ed Arbitrali Federali di tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci tesserati o tra questi e l‘Associazione, le quali non siano riservate dal presente Statuto alla competenza dell’assemblea.
Art. 18. Norme di rinvio e completezza dello statuto
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni, associazioni sportive dilettantistiche e persone giuridiche private del Codice Civile, nonche’ le norme della Federazione o EPS competente, le quali si intendono accettate e vincolanti all‘atto della relativa affiliazione.